In questo periodo sono accadute particolari circostanze in cui sono state coinvolte pericolosamente delle pattuglie della nostra Polizia locale. In merito mi sembra giusto definire in ambito della normativa in essere  il lavoro su strada.

La quasi totalità del personale della polizia locale di Napoli svolge la propria attività lavorativa nelle strade della nostra città, garantendo l’incolumità dei cittadini, l’ordine e la sicurezza pubblica (in quanto ausiliari di P.S.).
La polizia locale, in particolare, si occupa principalmente del settore strategico della prevenzione del fenomeno infortunistico, degli illeciti ambientali, commerciali ed edilizi, della rilevazione degli incidenti stradali e dell’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Eppure quelle medesime strade, quelle piazze, non sono un luogo di lavoro o almeno non lo sono ai sensi dell’articolo 62, d.lgs.9 aprile 2008, n.81.
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo I del D.Lgs.81/2008, si intendono per luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Inoltre, il comma 2, in relazione alla macchina di servizio precisa  “Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto”.
Una lettura più attenta dell’articolato, però, ci consente di definire meglio il senso della previsione normativa e di comprendere il criterio descrittivo adottato dal legislatore, escludendo in tal modo la volontà di comprimere o discriminare il diritto alla tutela della salute e della sicurezza di qualunque lavoratore, ivi compreso il personale della polizia locale ovunque svolga la propria attività.
Il richiamo al Titolo I, infatti, ci consente di qualificare gli obblighi del datore di lavoro, in quanto titolare di una serie di adempimenti indelegabili e tra questi la valutazione di tutti i rischi lavorativi. ( art.17, comma 1).
Questo principio affonda le proprie radici nell’art.2087 CC e trova piena applicazione anche nella pubblica amministrazione: l’imprenditore e nel nostro caso il Sindaco ( e di conseguenza il dirigente) è tenuto ad adottare nell’esercizio della macchina amministrativa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41] .
In buona sostanza il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.
Per ciò che concerne i rischi specifici inerenti le attività esterne, il datore di lavoro è responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei propri lavoratori anche quando questi prestino la loro opera al di fuori dei confini materiali dell’azienda di appartenenza ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici dell’attività e di assicurare loro adeguata e sufficiente formazione riferita ai rischi oggettivamente riscontrabili nei vari ambienti di lavoro.
Ricordiamo che ognuno nell’espletare il proprio compito deve percepire la sicurezza e qualora ci si trovi in una situazione di insicurezza personale e/o relativa ad altri lavoratori, bisogna mettere in atto (anche attraverso richieste) tutte le misure che rendano l’ambiente di lavoro ed in questo caso la strada luogo sicuro dove svolgere il proprio lavoro.

R.S.U/R.L.S CSA
Ciro Giordano